IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 72 del ruolo generali affari contenziosi dell'anno 2000, vertente tra Lamesi Giovanni, domiciliato elettivamente in Sora, via Vittorio Emanuele III n. 31, presso lo studio del proc. avv. D. Lecce, che lo rappresenta e difende per procura speciale apposta a margine della citazione, attore, e amministrazione provinciale di Frosinone, in persona del Presidente pro tempore, convenuta contumace, avente ad oggetto: risarcimento danni; Considerato Che Giovanni Lamesi, con citazione notificata ex art. 145 c.p.c. in data 1 febbraio 2000, ha chiesto al Tribunale di Cassino - Sezione distaccata di Sora - di dichiarare illegittima l'occupazione e l'acquisizione eseguita sine titulo dall'amministrazione provinciale di Frosinone sull'immobile di sua proprieta' e, di conseguenza, di condannare l'ente convenuto a corrispondergli il valore integrale dell'area illegittimamente occupata ed irreversibilmente asservita all'interesse pubblico, nonche' il risarcimento dei danni provocati dall'abbattimento delle piante e dalla mancata coltivazione del fondo dal 1993 in poi, per un ammontare complessivo di L. 10.000.000 o per la diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 31 maggio 1993 al soddisfo; Che, a fondamento della domanda, l'attore ha esposto di essere proprietario in Castelliri, localita' San Paolo, di terreni, distinti in catasto al foglio n. 12, particelle n. 167 e n. 169. Con deliberazione n. 544 del 18 marzo 1993, l'amministrazione provinciale di Frosinone aveva disposto l'occupazione in via d'urgenza, per un periodo di cinque anni, di una parte di tali immobili, al fine di realizzare un ponte ed una variante alla strada provinciale, che collegava Castelliri a Chiaiamari di Monte San Giovanni Campano. Il termine quinquennale dell'occupazione d'urgenza era trascorso inutilmente e l'area occupata era stata irreversibilmente asservita all'interesse pubblico, mediante la realizzazione dell'opera progettata, senza che fosse stato emesso il decreto di esproprio o corrisposta un'indennita'. Il comportamento illecito dell'amministrazione, produttivo di danno, imponeva alla medesima di corrispondere all'attore il valore dell'area illegittimamente occupata ed asservita irreversibilmente all'interesse pubblico, nonche' il risarcimento dei danni causati; Che l'ente convenuto non si e' costituito in giudizio ed e' stato dichiarato contumace; Che e' stata disposta consulenza tecnica d'ufficio e, a seguito del deposito della relazione, il giudice ha provveduto ai sensi degli artt. 281-quinquies e 190 c.p.c.; Che, pur non essendo stata rilevata dalle parti, va esaminata d'ufficio, in via pregiudiziale, la questione se il giudice adito abbia giurisdizione sulla domanda proposta dall'attore (cfr. art. 37 c.p.c.); Che ai fini della soluzione della questione di giurisdizione, va individuata la norma che attribuisce la competenza giurisdizionale nella presente controversia; Che a tale scopo, occorre far riferimento alla disciplina introdotta dagli artt. 34 e 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. L'art. 34 comma 1 del decreto legislativo citato ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche, in materia urbanistica ed edilizia, mentre il comma 2 dell'art. 34 ha precisato che, agli effetti del decreto legislativo n. 80/1998, la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio e il comma 3 ha stabilito che nulla e' innovato in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie concernenti la determinazione e la corresponsione delle indennita' in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa; l'art. 35 comma 1 ha previsto che il giudice amministrativo, nelle materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, ai sensi degli artt. 33 e 34, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto; Che l'espressa previsione in ordine alla mancata innovazione alla giurisdizione del giudice ordinario comporta che le cause inerenti alle procedure espropriative promosse a fini di gestione del territorio ed aventi ad oggetto diritti differenti dai crediti indennitari, conseguenti a comportamenti della pubblica amministrazione, siano riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr. in tema, Tribunale Palermo, 6 maggio 1999, in Urbanistica e appalti, 1999, 950; Tribunale Napoli, 14 giugno 2000, in Danno e resp., 2000, 889; Tribunale amministrativo regionale Puglia, sez. Bari, sent. 11 gennaio 2002, n. 167, in Internet: www.diritto.it; Tribunale amministrativo regionale Puglia, sez. I, Lecce, 17 gennaio 2000, n. 12, in Foro Amm., 2000, 2386; Cons. Stato, sent. 14 giugno 2001, n. 3169, in Italia Oggi, 13 settembre 2001 n. 217, pg. 30; Cass. civ., sez. un., 25 maggio 2000, ord. n. 43, rel. Graziadei, in Foro it., 2000, I, 2143); Che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 34 d.lgs. n. 80/1998, le controversie in cui si faccia valere il diritto al risarcimento del danno per illegittima occupazione o il diritto al risarcimento del danno causato dalla trasformazione dell'occupazione illegittima in espropriazione sostanziale od occupazione acquisitiva sono state trasferite dal giudice ordinario al giudice amministrativo, con riferimento al settore delle espropriazioni; Che tale interpretazione appare preferibile, ove si consideri che il legislatore, nell'ultimo comma dell'art. 34 d.lgs. n. 80/1998, si e' curato di precisare che nessuna innovazione e' stata apportata alla giurisdizione del giudice ordinario, in relazione alle controversie aventi ad oggetto i crediti indennitari, conseguenti ad atti di natura espropriativa o ablativa; Che da cio' si deduce, argomentando a contrario che le controversie suindicate sono state devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, tenuto conto dell'ampia formulazione della materia urbanistica, che concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio, nessuno escluso (cfr. Cass. civ., Sez. unite, 14 luglio 2000, n. 494, rel. Preden), e dell'esteso ambito dell'oggetto delle controversie (atti, provvedimenti e comportamenti delle amministrazioni pubbliche; cfr. in giurisprudenza, Cass. civ., sez. un., ord. n. 43/2000 cit.). Nell'ambito della disciplina delineata dalle norme contenute negli artt. 34 e 35 comma 1 d.lgs. n. 80/1998, va inquadrata la controversia in esame, poiche' l'attore ha chiesto, previa declaratoria dell'illegittimita' dell'acquisizione e dell'occupazione sine titulo dell'immobile di sua proprieta' da parte dell'amministrazione provinciale, l'accoglimento di una pretesa risarcitoria, conseguente al comportamento illecito della pubblica amministrazione (realizzazione dell'opera pubblica progettata, conseguente all'irreversibile trasformazione del fondo occupato, nonostante la scadenza del termine finale dell'occupazione e la mancata emissione del decreto di espropriazione) in materia urbanistica (nel caso di specie, l'attuazione di un progetto di intervento straordinario sulla viabilita' provinciale: cfr. deliberazione della giunta municipale n. 544 del 18 marzo 1993, appendice n. 1 alla relazione del C.t.u.); Che e' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 34 commi 1 e 2 e 35 comma 1, in riferimento agli artt. 76 e 77 comma 1 Cost., per eccesso rispetto alla delega conferita con l'art. 11 comma 4, lettera g) della legge 15 marzo 1997, n. 59; Che la rilevanza della questione deriva: a) dal fatto che la controversia e' stata introdotta dopo il 30 giugno 1998, con conseguente applicabilita' dell'art. 34 d.lgs. n. 80/1998, in base alla disposizione transitoria contenuta nell'art. 45 comma 18 d.lgs. n. 80/1998; b) dal fatto che la causa ha ad oggetto il diritto di proprieta' dell'attore, che si assume inciso dal comportamento illecito dell'ente convenuto, osservato nel corso di un procedimento espropriativo, finalizzato alla realizzazione di un ponte e di una variante ad una strada provinciale, e il risarcimento del danno arrecato a tale diritto; c) dal fatto che la soluzione della questione pregiudiziale, rilevabile anche d'ufficio, se il giudice adito abbia giurisdizione sulla domanda proposta dall'attore (come innanzi riportata), esige, per quanto in precedenza esposto, l'applicazione delle norme, della cui conformita' alla Costituzione si dubita; Che in ordine alla non manifesta infondatezza della questione, va rilevato come, con sentenza n. 292 del 17 luglio 2000, investita della questione di legittimita' costituzionale, per eccesso di delega, dell'art. 33 del d.lgs. n. 80/1998, la Corte costituzionale ha ritenuto tale articolo (il cui comma 1 ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti al credito, alla vigilanza sulle assicurazioni, al mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995 n. 481, e il cui comma successivo ha formulato un'elencazione non tassativa di tali controversie) non conforme alla norma costituzionale, per eccesso di delega, poiche' l'art. 11 comma 4, lettera g) della legge n. 59 del 15 marzo 1997 non consentiva di estendere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo all'intero ambito della materia dei servizi pubblici operato dall'art. 33. L'art. 11 comma 4 lettera g) della legge di delega n. 59/1997 prevede, a parte la devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, l'estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici (cfr. art. 30 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054: "Restano, tuttavia, sempre riservate all'autorita' giudiziaria ordinaria le questioni attinenti a diritti patrimoniali consequenziali alla pronunzia di legittimita' dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre ... "). Nella sentenza citata, la Corte costituzionale ha ritenuto che "l'estensione della giurisdizione amministrativa esistente, tanto di legittimita' che esclusiva, era il compito assegnato al legislatore delegato; i diritti patrimoniali consequenziali, in essi compreso il risarcimento del danno, erano l'oggetto (normativamente individuato) di tale estensione; e le tre materie dell'edilizia, urbanistica e servizi pubblici si ponevano come l'ambito all'interno del quale la giurisdizione amministrativa doveva essere estesa". Ad avviso del giudice rimettente, anche gli artt. 34 comma 1 e 2 e 35 comma 1 del d.lgs. n. 80 del 1998 sembrano eccedere dall'ambito della delega, per ragioni simili a quelle gia' esposte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 292 del 2000. L'art. 11 comma 4 lettera g) della legge 15 marzo 1997, n. 59 attribuiva al legislatore delegato il compito di estendere la giurisdizione generale di legittimita' o esclusiva, gia' spettante al giudice amministrativo in materia di edilizia ed urbanistica, alle questioni attinenti ai diritti patrimoniali consequenziali, "ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno" (l'oggetto dell'estensione era circoscritto pur sempre alle questioni concernenti i diritti patrimoniali consequenziali). Le norme affette da dubbi di legittimita' costituzionale, non limitandosi ad ampliare la preesistente giurisdizione generale di legittimita' o esclusiva del giudice amministrativo, nei termini indicati dal legislatore delegato, hanno creato una giurisdizione esclusiva e piena, che si estende anche alle questioni concernenti il risarcimento del danno ingiusto, inteso non soltanto come diritto patrimoniale consequenziale ex art. 30 regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (cfr. art. 35 comma 1 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80), e riguarda l'intero ambito delle controversie aventi ad oggetto atti, provvedimenti e comportamenti delle pubbliche amministrazioni in materia di urbanistica ed edilizia; Che la rilevanza della questione appare sussistere anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 21 luglio 2000 n. 205, il cui art. 7 ha sostituito l'art. 34, riproducendone sostanzialmente il contenuto. La nuova disciplina non ha efficacia retroattiva, non essendo la retroattivita' stata prevista espressamente, ma trova applicazione soltanto ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore (la citazione introduttiva del presente giudizio e' stata notificata in data 1 febbraio 2000), tenuto conto del principio della perpetuatio iurisdictionis desumibile dall'art. 5 c.p.c.