IL TRIBUNALE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di primo
grado,  iscritta  al  n. 72  del  ruolo  generali  affari contenziosi
dell'anno   2000,   vertente   tra   Lamesi   Giovanni,   domiciliato
elettivamente  in  Sora,  via  Vittorio Emanuele III n. 31, presso lo
studio  del  proc.  avv.  D.  Lecce, che lo rappresenta e difende per
procura  speciale  apposta  a  margine  della  citazione,  attore,  e
amministrazione  provinciale  di Frosinone, in persona del Presidente
pro  tempore,  convenuta  contumace,  avente ad oggetto: risarcimento
danni;

                             Considerato

    Che  Giovanni Lamesi, con citazione notificata ex art. 145 c.p.c.
in data 1 febbraio 2000, ha chiesto al Tribunale di Cassino - Sezione
distaccata  di  Sora  -  di  dichiarare  illegittima  l'occupazione e
l'acquisizione  eseguita sine titulo dall'amministrazione provinciale
di  Frosinone  sull'immobile  di sua proprieta' e, di conseguenza, di
condannare  l'ente  convenuto  a  corrispondergli il valore integrale
dell'area  illegittimamente  occupata  ed irreversibilmente asservita
all'interesse  pubblico,  nonche' il risarcimento dei danni provocati
dall'abbattimento delle piante e dalla mancata coltivazione del fondo
dal  1993 in poi, per un ammontare complessivo di L. 10.000.000 o per
la  diversa  misura  ritenuta  di giustizia, oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria dal 31 maggio 1993 al soddisfo;
    Che,  a  fondamento  della domanda, l'attore ha esposto di essere
proprietario in Castelliri, localita' San Paolo, di terreni, distinti
in catasto al foglio n. 12, particelle n. 167 e n. 169.
    Con  deliberazione  n. 544  del  18 marzo 1993, l'amministrazione
provinciale   di   Frosinone  aveva  disposto  l'occupazione  in  via
d'urgenza,  per  un  periodo  di  cinque  anni,  di una parte di tali
immobili,  al fine di realizzare un ponte ed una variante alla strada
provinciale,  che  collegava  Castelliri  a  Chiaiamari  di Monte San
Giovanni  Campano. Il termine quinquennale dell'occupazione d'urgenza
era    trascorso    inutilmente   e   l'area   occupata   era   stata
irreversibilmente   asservita  all'interesse  pubblico,  mediante  la
realizzazione  dell'opera progettata, senza che fosse stato emesso il
decreto di esproprio o corrisposta un'indennita'.
    Il  comportamento  illecito  dell'amministrazione,  produttivo di
danno,  imponeva  alla medesima di corrispondere all'attore il valore
dell'area  illegittimamente  occupata  ed asservita irreversibilmente
all'interesse pubblico, nonche' il risarcimento dei danni causati;
    Che l'ente convenuto non si e' costituito in giudizio ed e' stato
dichiarato contumace;
    Che  e'  stata disposta consulenza tecnica d'ufficio e, a seguito
del deposito della relazione, il giudice ha provveduto ai sensi degli
artt. 281-quinquies e 190 c.p.c.;
        Che, pur non essendo stata rilevata dalle parti, va esaminata
d'ufficio,  in  via  pregiudiziale,  la questione se il giudice adito
abbia  giurisdizione sulla domanda proposta dall'attore (cfr. art. 37
c.p.c.);
    Che  ai fini della soluzione della questione di giurisdizione, va
individuata  la  norma  che attribuisce la competenza giurisdizionale
nella presente controversia;
    Che  a  tale  scopo,  occorre  far  riferimento  alla  disciplina
introdotta dagli artt. 34 e 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 80.
    L'art. 34 comma 1 del decreto legislativo citato ha devoluto alla
giurisdizione  esclusiva  del  giudice amministrativo le controversie
aventi  ad  oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle
amministrazioni pubbliche, in materia urbanistica ed edilizia, mentre
il  comma  2  dell'art. 34 ha precisato che, agli effetti del decreto
legislativo  n. 80/1998,  la  materia  urbanistica concerne tutti gli
aspetti  dell'uso  del territorio e il comma 3 ha stabilito che nulla
e' innovato in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario per le
controversie  concernenti la determinazione e la corresponsione delle
indennita'   in   conseguenza   dell'adozione   di   atti  di  natura
espropriativa  o  ablativa;  l'art. 35  comma  1  ha  previsto che il
giudice amministrativo, nelle materie devolute alla sua giurisdizione
esclusiva, ai sensi degli artt. 33 e 34, dispone, anche attraverso la
reintegrazione   in   forma  specifica,  il  risarcimento  del  danno
ingiusto;
    Che l'espressa previsione in ordine alla mancata innovazione alla
giurisdizione  del  giudice  ordinario comporta che le cause inerenti
alle   procedure  espropriative  promosse  a  fini  di  gestione  del
territorio  ed  aventi  ad  oggetto  diritti  differenti  dai crediti
indennitari,    conseguenti    a    comportamenti    della   pubblica
amministrazione,  siano  riservate  alla  giurisdizione esclusiva del
giudice  amministrativo  (cfr.  in  tema, Tribunale Palermo, 6 maggio
1999,  in  Urbanistica  e  appalti,  1999,  950; Tribunale Napoli, 14
giugno  2000,  in  Danno e resp., 2000, 889; Tribunale amministrativo
regionale  Puglia,  sez.  Bari,  sent.  11  gennaio  2002, n. 167, in
Internet:  www.diritto.it; Tribunale amministrativo regionale Puglia,
sez.  I,  Lecce,  17  gennaio  2000, n. 12, in Foro Amm., 2000, 2386;
Cons.  Stato,  sent.  14  giugno  2001,  n. 3169,  in Italia Oggi, 13
settembre  2001 n. 217, pg. 30; Cass. civ., sez. un., 25 maggio 2000,
ord. n. 43, rel. Graziadei, in Foro it., 2000, I, 2143);
    Che   a   seguito  dell'entrata  in  vigore  dell'art. 34  d.lgs.
n. 80/1998,  le  controversie  in  cui si faccia valere il diritto al
risarcimento  del  danno  per illegittima occupazione o il diritto al
risarcimento  del danno causato dalla trasformazione dell'occupazione
illegittima  in espropriazione sostanziale od occupazione acquisitiva
sono    state   trasferite   dal   giudice   ordinario   al   giudice
amministrativo, con riferimento al settore delle espropriazioni;
    Che tale interpretazione appare preferibile, ove si consideri che
il  legislatore, nell'ultimo comma dell'art. 34 d.lgs. n. 80/1998, si
e'  curato  di  precisare  che nessuna innovazione e' stata apportata
alla   giurisdizione   del   giudice  ordinario,  in  relazione  alle
controversie  aventi ad oggetto i crediti indennitari, conseguenti ad
atti di natura espropriativa o ablativa;
    Che   da   cio'  si  deduce,  argomentando  a  contrario  che  le
controversie   suindicate  sono  state  devolute  alla  giurisdizione
esclusiva   del   giudice  amministrativo,  tenuto  conto  dell'ampia
formulazione  della  materia  urbanistica,  che  concerne  tutti  gli
aspetti  dell'uso  del  territorio, nessuno escluso (cfr. Cass. civ.,
Sez.  unite,  14  luglio  2000,  n. 494,  rel. Preden), e dell'esteso
ambito   dell'oggetto   delle  controversie  (atti,  provvedimenti  e
comportamenti    delle    amministrazioni    pubbliche;    cfr.    in
giurisprudenza, Cass. civ., sez. un., ord. n. 43/2000 cit.).
    Nell'ambito  della  disciplina  delineata  dalle  norme contenute
negli  artt. 34  e  35  comma  1  d.lgs. n. 80/1998, va inquadrata la
controversia   in   esame,   poiche'   l'attore  ha  chiesto,  previa
declaratoria dell'illegittimita' dell'acquisizione e dell'occupazione
sine    titulo    dell'immobile    di   sua   proprieta'   da   parte
dell'amministrazione   provinciale,  l'accoglimento  di  una  pretesa
risarcitoria,  conseguente  al  comportamento illecito della pubblica
amministrazione   (realizzazione   dell'opera   pubblica  progettata,
conseguente  all'irreversibile  trasformazione  del  fondo  occupato,
nonostante  la  scadenza  del  termine  finale  dell'occupazione e la
mancata   emissione   del   decreto  di  espropriazione)  in  materia
urbanistica  (nel  caso  di  specie,  l'attuazione  di un progetto di
intervento   straordinario   sulla   viabilita'   provinciale:   cfr.
deliberazione  della  giunta  municipale  n. 544  del  18 marzo 1993,
appendice n. 1 alla relazione del C.t.u.);
    Che  e'  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale degli artt. 34 commi 1 e 2 e 35 comma 1,
in riferimento agli artt. 76 e 77 comma 1 Cost., per eccesso rispetto
alla  delega  conferita con l'art. 11 comma 4, lettera g) della legge
15 marzo 1997, n. 59;
    Che  la  rilevanza  della  questione  deriva: a) dal fatto che la
controversia  e'  stata  introdotta  dopo  il  30  giugno  1998,  con
conseguente  applicabilita'  dell'art. 34  d.lgs. n. 80/1998, in base
alla  disposizione transitoria contenuta nell'art. 45 comma 18 d.lgs.
n. 80/1998;  b)  dal  fatto  che la causa ha ad oggetto il diritto di
proprieta'  dell'attore,  che  si  assume  inciso  dal  comportamento
illecito  dell'ente convenuto, osservato nel corso di un procedimento
espropriativo,  finalizzato  alla  realizzazione di un ponte e di una
variante  ad  una  strada  provinciale,  e  il risarcimento del danno
arrecato  a  tale  diritto;  c)  dal  fatto  che  la  soluzione della
questione  pregiudiziale,  rilevabile  anche d'ufficio, se il giudice
adito  abbia  giurisdizione  sulla domanda proposta dall'attore (come
innanzi   riportata),   esige,  per  quanto  in  precedenza  esposto,
l'applicazione  delle  norme, della cui conformita' alla Costituzione
si dubita;
    Che in ordine alla non manifesta infondatezza della questione, va
rilevato  come,  con  sentenza  n. 292  del 17 luglio 2000, investita
della  questione  di  legittimita'  costituzionale,  per  eccesso  di
delega,  dell'art. 33  del d.lgs. n. 80/1998, la Corte costituzionale
ha   ritenuto  tale  articolo  (il  cui  comma  1  ha  devoluto  alla
giurisdizione   esclusiva   del   giudice   amministrativo  tutte  le
controversie  in  materia  di  pubblici  servizi, ivi compresi quelli
afferenti  al credito, alla vigilanza sulle assicurazioni, al mercato
mobiliare,    al    servizio   farmaceutico,   ai   trasporti,   alle
telecomunicazioni  e  ai  servizi  di cui alla legge 14 novembre 1995
n. 481,  e  il  cui  comma successivo ha formulato un'elencazione non
tassativa   di   tali   controversie)   non   conforme   alla   norma
costituzionale,  per  eccesso  di  delega, poiche' l'art. 11 comma 4,
lettera  g)  della  legge  n. 59  del 15 marzo 1997 non consentiva di
estendere  la  giurisdizione  esclusiva  del  giudice  amministrativo
all'intero   ambito   della  materia  dei  servizi  pubblici  operato
dall'art. 33.
    L'art. 11  comma  4  lettera  g) della legge di delega n. 59/1997
prevede,   a   parte   la  devoluzione  al  giudice  ordinario  delle
controversie  relative  ai  rapporti  di  lavoro dei dipendenti delle
pubbliche   amministrazioni,  l'estensione  della  giurisdizione  del
giudice  amministrativo  alle  controversie aventi ad oggetto diritti
patrimoniali consequenziali, comprese quelle relative al risarcimento
del  danno,  in  materia  edilizia, urbanistica e di servizi pubblici
(cfr.  art. 30  r.d.  26  giugno  1924,  n. 1054: "Restano, tuttavia,
sempre  riservate  all'autorita'  giudiziaria  ordinaria le questioni
attinenti  a  diritti  patrimoniali  consequenziali alla pronunzia di
legittimita' dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre ... ").
    Nella  sentenza  citata,  la Corte costituzionale ha ritenuto che
"l'estensione  della giurisdizione amministrativa esistente, tanto di
legittimita'  che  esclusiva, era il compito assegnato al legislatore
delegato;  i diritti patrimoniali consequenziali, in essi compreso il
risarcimento  del danno, erano l'oggetto (normativamente individuato)
di  tale  estensione;  e  le tre materie dell'edilizia, urbanistica e
servizi  pubblici  si ponevano come l'ambito all'interno del quale la
giurisdizione amministrativa doveva essere estesa".
    Ad  avviso del giudice rimettente, anche gli artt. 34 comma 1 e 2
e  35 comma 1 del d.lgs. n. 80 del 1998 sembrano eccedere dall'ambito
della  delega,  per  ragioni simili a quelle gia' esposte dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 292 del 2000.
    L'art. 11  comma  4  lettera  g) della legge 15 marzo 1997, n. 59
attribuiva  al  legislatore  delegato  il  compito  di  estendere  la
giurisdizione generale di legittimita' o esclusiva, gia' spettante al
giudice  amministrativo  in  materia di edilizia ed urbanistica, alle
questioni  attinenti  ai  diritti  patrimoniali  consequenziali, "ivi
comprese  quelle  relative  al  risarcimento  del  danno"  (l'oggetto
dell'estensione   era   circoscritto   pur   sempre   alle  questioni
concernenti i diritti patrimoniali consequenziali).
    Le  norme  affette  da  dubbi di legittimita' costituzionale, non
limitandosi  ad  ampliare  la  preesistente giurisdizione generale di
legittimita'  o  esclusiva  del  giudice  amministrativo, nei termini
indicati  dal  legislatore  delegato,  hanno creato una giurisdizione
esclusiva e piena, che si estende anche alle questioni concernenti il
risarcimento  del  danno  ingiusto,  inteso non soltanto come diritto
patrimoniale  consequenziale ex art. 30 regio decreto 26 giugno 1924,
n. 1054  (cfr.  art. 35  comma  1  d.lgs.  31  marzo  1998, n. 80), e
riguarda  l'intero  ambito delle controversie aventi ad oggetto atti,
provvedimenti  e  comportamenti  delle  pubbliche  amministrazioni in
materia di urbanistica ed edilizia;
    Che  la  rilevanza  della  questione  appare  sussistere  anche a
seguito  dell'entrata in vigore della legge 21 luglio 2000 n. 205, il
cui art. 7 ha sostituito l'art. 34, riproducendone sostanzialmente il
contenuto.
    La  nuova disciplina non ha efficacia retroattiva, non essendo la
retroattivita'  stata  prevista  espressamente, ma trova applicazione
soltanto  ai  giudizi  instaurati  dopo  la sua entrata in vigore (la
citazione  introduttiva  del presente giudizio e' stata notificata in
data  1  febbraio 2000), tenuto conto del principio della perpetuatio
iurisdictionis desumibile dall'art. 5 c.p.c.